ART. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione denominata “H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile”. L’Associazione fondata nel 2004 non ha fini di lucro ed è regolata a norma dell’art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto. L’Associazione ha sede legale a Milano, e può istituire uffici anche in altre località italiane o estere. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di stabilire la sede operativa in luogo diverso da quella legale. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 2 SCOPI SOCIALI
L’Associazione “H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile” è un’entità autonoma, senza finalità politiche e aconfessionale, finalizzata in generale ad interventi e servizi per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché ad attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di formazione professionale. Nello specifico H2IT promuove il progresso delle conoscenze e lo studio delle discipline attinenti le tecnologie ed i sistemi per la produzione e l’utilizzazione dell’idrogeno; essa persegue scopi di carattere scientifico, tecnologico, culturale e divulgativo volti allo sviluppo di sistemi che hanno un ruolo chiave nella decarbonizzazione del sistema energetico e che contribuiscono alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. I settori interessati dall’attività dell’Associazione spaziano da quello dei trasporti, alla produzione di energia e al residenziale. Anche con il supporto dei propri soci, H2IT fornisce ad associati e ad organismi pubblici e privati pareri ed assistenza imparziali, indipendenti ed equilibrati relativi a ricerche, innovazioni, sviluppi, tecnologie utilizzabili nel medio e lungo periodo. In particolare l’Associazione persegue concretamente i propri scopi a titolo indicativo e non esaustivo attraverso la promozione, conduzione e gestione operativa delle seguenti iniziative:
- sviluppo di tavole “rotonde” e rapporti di collaborazione tra esperti in discipline scientifiche, tecniche ed economiche, riguardanti l’idrogeno e le tecnologie connesse qualunque ne sia la fonte e la modalità produttiva, e tra Accademie, Associazioni, Fondazioni e organismi aventi gli stessi interessi, al fine di creare un’ampia rete di contatti interdisciplinari;
- promozione di ricerche e studi per la realizzazione, anche in collaborazione con terzi, di sistemi integrati di produzione di energia da idrogeno e per la scelta ottimale tra differenti opzioni adottabili per il suo immagazzinamento, trasporto e utilizzo;
- organizzazione di convegni e di attività di formazione per l’approfondimento e lo sviluppo di aspetti e di argomenti interessanti le finalità istituzionali;
- diffusione di comunicazioni, pubblicazioni e materiale illustrativo relativo ai risultati conseguiti nei campi di cui al punto 1) in Italia e all’estero, nonché della normativa e delle statistiche elaborate direttamente o in collaborazione con altri organismi;
- promozione delle opportunità e delle procedure di finanziamento utilizzabili per l’implementazione dei progetti rientranti negli scopi istituzionali dell’Associazione; assistenza alle strutture interessate nelle fasi di richiesta e formalizzazione delle procedure ad esse connesse.
L’Associazione può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il Consiglio direttivo ritenga utile per il conseguimento degli scopi sociali nel rigoroso rispetto delle risorse disponibili, e può partecipare ad altre associazioni.
Per il perseguimento dei suoi obiettivi culturali e istituzionali, l’Associazione può promuovere la costituzione, tra i suoi associati, di specifiche sezioni tematiche esercitanti la loro attività in ambito geografico, anche internazionale, nonché di strutture aventi personalità giuridica propria con scopi di lucro e operativi. La creazione di dette sezioni, con i relativi regolamenti, deve essere approvata dal Consiglio direttivo dell’Associazione. Per il raggiungimento dello scopo sociale, H2IT può anche possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili; può stipulare contratti, accordi con altre associazioni e terzi in genere e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell’Associazione, nel pieno rispetto ed in conformità con le sue finalità statutarie.
ART. 3 ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato.
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- associati istituzionali;
- associati ordinari;
La suddivisione in categorie sociali non implica, per gli associati, differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l’Associazione. Sono associati istituzionali i dipartimenti universitari, le accademie, le associazioni scientifiche, tecniche, sociali, professionali, gli enti pubblici, nazionali ed internazionali (c.d. associati collettivi) interessati alle finalità dell’Associazione, che hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio direttivo. Sono associati ordinari le società interessate alle finalità dell’Associazione, che hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio direttivo.
Gli associati istituzionali e gli associati ordinari si impegnano a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale determinata, su proposta del Consiglio direttivo, dall’Assemblea anche in misura differenziata.
L’ammissione degli associati ordinari e istituzionali avviene su domanda degli interessati, da redigersi per iscritto, contenente espressa dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti dell’Associazione. La domanda di ammissione è esaminata dal Consiglio direttivo il quale, verificata la piena determinazione del richiedente e l’assenza di motivi ostativi, accoglie o respinge la domanda stessa. L’accettazione della domanda comporta l’obbligo per l’associato di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione. Non è consentita alcuna forma di appartenenza temporanea all’Associazione.
Agli associati che provvedono in ritardo al pagamento delle quote vengono applicati, salva eventuale espulsione, i provvedimenti deliberati, su proposta del Consiglio direttivo, dall’Assemblea. Gli associati ordinari e istituzionali sono pure tenuti al saldo dell’ammontare dei servizi fatturati a parte e proposti annualmente dal Consiglio direttivo e deliberati dall’Assemblea. A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto per le modificazioni statutarie e i regolamenti, oltre che per le nomine degli organi sociali.
ART. 4 PERDITA DELLA QUALITÀ’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato, a qualsiasi categoria sociale si appartenga, viene meno per:
a) estinzione giuridica dell’associato;
b) dimissioni, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o impersonalmente al Consiglio direttivo dell’Associazione entro e non oltre il 30 settembre; le dimissioni hanno effetto immediato, ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già versata per l’anno di uscita;
c) un anno di morosità accertata dal Consiglio direttivo;
d) espulsione, in seguito a constatata violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione o ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l’Associazione. L’associato che venga espulso è comunque tenuto al pagamento della quota per l’anno di uscita. L’espulsione è decisa dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, sulla quale Il socio escluso non ha diritto di voto. Il socio escluso ha diritto di ricorso avverso alla decisione dell’Assemblea da presentare entro 30 gg al collegio arbitrale, di cui all’art. 22, che si esprime entro 30 gg ed il cui giudizio è insindacabile.
ART. 5 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati in regola con la quota annuale hanno diritto:
- a prendere parte alle iniziative di studio, dibattito e rappresentazione dell’Associazione secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi associativi;
- ad esercitare i diritti attivi e passivi insiti nella qualità di associato, derivanti dalle norme del presente statuto;
- a rivolgere sollecitazioni e raccomandazioni e a proporre temi di trattazione e studio;
- a ricevere, gratuitamente o a condizioni di favore, le pubblicazioni dell’Associazione.
ART. 6 SOSTENITORI
Il numero dei sostenitori è illimitato.
Sono Sostenitori coloro che devolvono un contributo volontario all’Associazione per sostenerla e per ricevere le comunicazioni in via privilegiata. Non essendo socio, il Sostenitore non ha diritto di voto, ma può partecipare alle Assemblee.
ART. 7 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
- l’Assemblea generale;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato scientifico;
- l’Organo di revisione, se richiesto dalla legge
ART. 8 ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati, dei quali essa rappresenta l’universalità. Gli associati non in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa, sono ammessi a partecipare all’Assemblea, ma senza diritto di voto. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro associato anche se membro del Consiglio direttivo; la delega al consigliere non è ammessa in sede di approvazione di bilanci e di deliberazioni sulla responsabilità degli stessi consiglieri. Ciascun associato non può, comunque, rappresentare più di due associati oltre se stesso.
ART. 9 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, secondo le modalità decise dal Consiglio direttivo anche tramite conferenza audio-video, dandone comunicazione singolarmente a ciascun associato mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, inoltrati almeno 20 giorni prima della riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a 10 giorni. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima. L’Assemblea può essere convocata anche per corrispondenza secondo le modalità definite del Consiglio direttivo. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L’Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta un numero di associati che rappresentano almeno il 25% dei voti totali. L’Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente su richiesta all’Organo di Revisione, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, dal Vicepresidente vicario o da altro Vicepresidente. In mancanza di queste persone, il Presidente indica chi lo può sostituire; in alternativa l’Assemblea elegge chi presiede la seduta. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti o dei rappresentati. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno metà di tutti i voti spettanti agli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati; essa delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
ART. 10 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria degli associati:
- delibera in merito al programma di attività dell’Associazione redatto dal Consiglio direttivo;
- delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo della gestione, predisposto dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle quote dei soci proposte dal Consiglio direttivo e sull’importo dei servizi realizzati dalla struttura a favore degli associati su proposta del Consiglio direttivo;
- procede all’elezione del Consiglio direttivo o all’integrazione dello stesso previa determinazione del numero dei componenti da un minimo di 11 a un massimo di 13;
- delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno e approva i regolamenti di funzionamento predisposti dal Consiglio direttivo;
- delibera in merito alle proposte di espulsione degli associati a norma dell’articolo 4;
- approva i regolamenti dell’Associazione e delle sezioni.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione e nomina il liquidatore.
Dalle riunioni dell’Assemblea viene redatto su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 13 associati, dei quali:
– 70% eletti tra gli associati ordinari;
– 30% tra gli associati istituzionali
Pertanto con la composizione a 11 membri i rappresentanti dei soci ordinari sono 8; quelli degli istituzionali 3. Nel caso del Consiglio direttivo a 12 i dati sono: 8 ordinari e 4 istituzionali. Per la composizione a 13 si hanno rispettivamente 9 e 4. Il Consiglio direttivo deve poter rappresentare i diversi posizionamenti degli associati nella catena del valore, in modo da rispecchiare la composizione dell’Associazione. Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili. I Consiglio direttivo ha facoltà, qualora uno o più consiglieri si dimettano o perdano i requisiti per la carica, di provvedere, nel limite della metà dei suoi componenti, alla cooptazione di nuovi consiglieri, chiedendone la convalida alla prima riunione utile dell’Assemblea. Se la maggioranza dei consiglieri si dimette, il Consiglio direttivo decade e viene completamente rieletto. Il Consiglio direttivo completato per cooptazione deve rispettare i rapporti numerici tra associati istituzionali e ordinari, nonché i principi di rappresentanza di cui sopra. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente vicario in caso di suo impedimento, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e con almeno dieci giorni di preavviso e può essere tenuto anche via conferenza audio-video. In caso di urgenza motivata, il termine di preavviso può essere di 5 giorni, da comunicare via e-mail o via fax. Il Consiglio direttivo può altresì essere convocato su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri. E’ altresì convocato dietro richiesta dell’Organo di revisione, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente vicario. Le riunioni sono valide se risulta presente almeno la metà dei consiglieri in carica senza tener conto, a tal fine, degli astenuti. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, di chi ne fa le veci. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’adunanza. Il consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.
ART. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo:
- elegge il Presidente;
- nomina due o tre vicepresidenti; uno di questi assume il ruolo di Vicepresidente Vicario su indicazione del Presidente, un altro viene scelto tra i membri del Consiglio che rappresentano i Soci istituzionali e diventa Presidente del Comitato scientifico.
- conferisce la qualifica di associato o sostenitore, deliberando in tal ultimo caso;
- sovrintende all’amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell’attività dell’Associazione;
- predispone il rendiconto preventivo e consuntivo e lo propone all’approvazione dell’Assemblea;
- propone all’Assemblea forme di collegamento, anche onerose, con associazioni e organizzazioni perseguenti scopi similari; nomina altresì i rappresentanti dell’Associazione in detti organismi;
- approva la costituzione di sezioni e propone i regolamenti dell’Associazione e delle sezioni all’Assemblea;
- propone eventuali modifiche dello statuto all’Assemblea;
- delibera su tutte le altre materie ad esso attribuite dal presente statuto;
- nomina il Direttore dell’Associazione e ne determina le competenze;
- ha facoltà di delegare in tutto o in parte al Presidente dell’Associazione o al Comitato di Presidenza l’amministrazione ordinaria;
- propone all’Assemblea i membri del Comitato scientifico individuandone le figure di particolare rilevanza professionale.
ART. 13 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli inoltre:
- convoca e presiede le assemblee e le adunanze del Comitato di Presidenza;
- fa parte insieme ai Vicepresidenti del Comitato di Presidenza.
Il Presidente può, in caso di impedimento, delegare le proprie funzioni al Vicepresidente vicario o ad altri Vicepresidenti.
ART. 14 COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di presidenza è composto da Presidente, Vicepresidenti in carica e membri del Consiglio Direttivo che possono essere coinvolti relativamente alle tematiche discusse, sulla base delle loro competenze.
Il Comitato supporta il presidente:
- nella convocazione dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e nella definizione dei rispettivi ordini del giorno dei due organismi
- nella definizione delle strategie di azione e delle linee guida da sottoporre al Consiglio e all’Assemblea
- in tutte le iniziative di competenza del Presidente che lui intende condividere con il comitato per acquisire l’auspicabile consenso dei suoi membri e promuovere la gestione collegiale dell’Associazione.
ART. 15 COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico è l’organo tecnico consultivo che supporta il Consiglio direttivo di H2IT nella definizione di linee strategiche dell’Associazione e nella valutazione dei progetti.
I componenti del Comitato scientifico sono proposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea secondo le norme previste dal regolamento.
Il Consiglio direttivo potrà valutare l’allargamento del Comitato scientifico ad altre figure di particolare rilevanza professionale, che divengono membri a tutti gli effetti.
Il Comitato scientifico può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui compiti, criteri di nomina e durata sono stabiliti dal Comitato stesso.
ART 16 L’ORGANO DI REVISIONE
L’organo di revisione è eventualmente nominato dall’Assemblea che ne determina anche la composizione (anche monocratica) ed il Presidente. Se nominato, i membri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, essi sono scelti anche tra i non associati; ciascun membro dell’Organo di Revisione deve avere idonee e comprovate capacità professionali, almeno il Presidente dell’Organo di Revisione deve essere iscritto all’albo dei revisori legali. La funzione dell’Organo di Revisione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. L’organo di revisione partecipa alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Presidente dell’organo di Revisione ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio direttivo a norma dell’art. 11 dello statuto e può domandare al Presidente di convocare l’Assemblea limitatamente alle questioni connesse al servizio delle funzioni affidategli.
ART. 17 CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio direttivo può peraltro stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali. L’Assemblea ordinaria può deliberare di attribuire un emolumento ai membri dell’Organo di revisione. Il diritto di designazione delle cariche sociali spetta a tutti gli associati che abbiano adempiuto agli obblighi associativi previsti dal presente statuto.
ART. 18 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali associative versate dagli associati;
b) dai beni mobili ed immobili divenuti di proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti all’Associazione da parte di terzi e a qualunque titolo effettuati;
e) dal ricavato netto delle partecipazioni a riunioni, seminari, incontri e corsi di studio da essa organizzati nei soli confronti dei propri associati;
f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l’attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio direttivo ritenga opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E’ vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono esclusivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
ART. 19 GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria dell’Associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell’esercizio, per essere tempestivamente sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle poste. Deve essere inoltre corredato dalla relazione dell’organo di revisione se nominato.
ART. 20 ADEMPIMENTI CONTABILI
Il Consiglio direttivo deve assicurare la tenuta di un registro di cassa contenente la descrizione cronologica di tutti i movimenti patrimoniali, e di un registro degli associati indicante gli estremi e le date di ingresso e di uscita dall’Associazione di ciascuno di essi.
ART. 21 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal codice civile e qualora lo deliberi l’Assemblea straordinaria, dietro proposta dello stesso Consiglio direttivo. L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati. Il patrimonio residuato alle operazioni di liquidazione non può essere distribuito agli associati, ma deve essere erogato ad altra Associazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.
ART 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e la Associazione circa l’interpretazione del presente statuto, viene rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di 3 arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo eletto dagli arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni.
ART. 23 NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni non riconosciute.