ART. 1 COSTITUZIONE
È costituita l’Associazione denominata “H2IT – Associazione Italiana Idrogeno” o in forma abbreviata “H2IT”. L’Associazione fondata nel 2004 non ha fini di lucro ed è regolata a norma dell’art. 36 e segg. del Codice civile, nonché dal presente statuto. L’Associazione ha sede legale a Milano, e può istituire uffici anche in altre località italiane o estere. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di stabilire la sede operativa in luogo diverso da quella legale. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 2 SCOPI
L’Associazione H2IT è un ente autonomo, apolitico e aconfessionale, che promuove attività e servizi connessi alle tematiche dell’idrogeno quale vettore per la transizione energetica e il rafforzamento della competitività delle imprese. In tale ambito, l’Associazione opera per la diffusione di modelli di utilizzo dell’idrogeno e per lo sviluppo di sistemi e soluzioni tecnologiche idonei a contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.
H2IT promuove inoltre lo sviluppo delle conoscenze e la diffusione delle tecnologie relative alla catena del valore dell’idrogeno, dalla produzione agli utilizzi, visto come una delle traiettorie che concorrono al processo di decarbonizzazione. H2IT rappresenta la filiera dell’idrogeno, quali la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzo, e tutte le diverse aree di applicazione e promuove la definizione di politiche rivolte al suo sviluppo. H2IT fornisce ai propri associati e ad organismi pubblici e privati pareri ed assistenza sulle applicazioni e le tecnologie per la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno.
L’Associazione può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare e immobiliare, che il Consiglio direttivo ritenga utile per il conseguimento degli scopi sociali nel rigoroso rispetto delle risorse disponibili.
Per il perseguimento dei suoi obiettivi culturali e istituzionali, l’Associazione può aderire ad altri soggetti, promuovere la costituzione, tra i suoi associati, di specifiche sezioni tematiche esercitanti la loro attività in ambito geografico, anche internazionale, nonché di strutture aventi personalità giuridica propria con scopi di lucro e operativi.
ART. 3 ASSOCIATI
Possono aderire all’Associazione le imprese e gli enti aventi una sede produttiva, amministrativa o commerciale in Italia che svolgono attività legate al settore dell’idrogeno.
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- associati istituzionali;
- associati ordinari;
- associati.
Sono associati istituzionali le Università, i centri di ricerca, i poli dell’innovazione, le accademie, le associazioni scientifiche, tecniche, sociali, professionali, imprenditoriali, gli enti pubblici, nazionali ed internazionali e altri soggetti non imprenditoriali.
Sono associati ordinari le imprese che rispondano ai seguenti criteri:
- costituzione in forma societaria;
- esercizio dell’attività imprenditoriale secondo i principi del Codice civile;
- adeguata struttura.
Gli associati ordinari sono suddivisi in grandi imprese e piccole medie imprese (PMI). Si considerano PMI le imprese che sono definite tali dal regolamento europeo (attualmente raccomandazione 2003/361 e sue eventuali modifiche e integrazioni).
Gli associati onorari sono personalità che si sono particolarmente distinte nel contribuire alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
L’Associazione può conferire la carica di Presidente Onorario a persone che si siano distinte per meriti particolari, per l’impegno profuso a favore dell’Associazione, o che con la loro attività abbiano significativamente contribuito al suo prestigio e sviluppo. La nomina del Presidente Onorario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La carica può essere attribuita a tempo determinato o a vita, secondo quanto stabilito dalla deliberazione assembleare. Il Presidente Onorario svolge un ruolo di rappresentanza istituzionale e promozionale dell’Associazione. Può partecipare agli eventi ufficiali dell’Associazione e rappresentarla in occasioni pubbliche, su invito del Presidente, può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia computata ai fini della validità delle sedute. La carica di Presidente Onorario ha natura esclusivamente onorifica. Essa non comporta funzioni amministrative, gestionali o di rappresentanza legale dell’Associazione, né attribuisce poteri decisionali negli organi sociali. Il Presidente Onorario fa parte della categoria degli associati onorari.
ART. 4. DOMANDA DI ADESIONE
La domanda di adesione degli associati istituzionali e ordinari deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito degli occorrenti poteri indicando la categoria di associati per la quale si chiede di aderire all’Associazione.
La domanda è esaminata dal Consiglio Direttivo che, accertata l’assenza di motivi ostativi, delibera in ordine all’ammissione.
Le qualifiche di associato onorario e Presidente onorario sono conferite dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari non presentano domanda di adesione; non sono soggetti al pagamento della quota associativa e la loro adesione non è soggetta a limiti temporali.
ART 5. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati ordinari e istituzionali hanno diritto a:
- informazione, assistenza e consulenza;
- tutte le prestazioni di rappresentanza;
- partecipazione, intervento, elettorato attivo e passivo per le cariche negli organi dell’Associazione e gli incarichi anche di rappresentanza esterna.
Gli associati onorari hanno diritto a:
- essere invitati alle riunioni dell’Assemblea e a ricevere le comunicazioni sull’attività dell’Associazione.
Gli associati istituzionali, gli associati ordinari e gli associati onorari si impegnano a:
- conformare i propri comportamenti allo Statuto e ai regolamenti dell’Associazione;
- osservare le deliberazioni degli organi;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna potenzialmente lesive dell’Associazione;
- fornire documentazione/informazioni necessarie per le procedure di ammissione all’Associazione;
- comunicare all’Associazione nei tempi e modi richiesti ogni dato necessario per l’aggiornamento dell’elenco degli associati aderenti.
Gli associati istituzionali e ordinari si impegnano altresì a:
- versare i contributi associativi ordinari deliberati dall’Assemblea.
ART 6. DURATA DELL’ADESIONE
L’adesione vale dal giorno di ammissione da parte del Consiglio Direttivo fino al termine dell’anno solare in corso. L’adesione s’intende quindi tacitamente rinnovata fino al 31 (trentuno) dicembre dell’anno successivo se l’associato non comunica formalmente il recesso con posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno.
È moroso l’associato che non abbia versato la quota associativa entro il 30 (trenta) giugno dell’anno a cui si riferisce la quota. Agli associati morosi vengono applicati i provvedimenti deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi della lettera g) dell’art. 14 dello statuto.
In caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità, gli associati istituzionali o ordinari possono proporre piani di rientro dei contributi associativi dovuti senza possibilità di riduzione dei contributi dovuti.
ART 7. PERDITA DELLA QUALITÀ’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato istituzionale o ordinario viene meno per:
- perdita dei requisiti di ammissione;
- dimissioni con efficacia dal giorno della scadenza del rapporto associativo,
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato rispetto dei doveri.
L’associato espulso ha diritto di ricorso avverso alla decisione del Consiglio Direttivo da presentare entro 30 (trenta) gg ai Probiviri dell’Associazione, che si esprimono entro i successivi 30 (trenta) gg e il cui giudizio è insindacabile.
In caso di cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto associativo, l’associato è comunque tenuto al pagamento della quota fino al termine di scadenza del rapporto associativo stesso.
ART 8. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- I Probiviri:
- Il Revisore.
ART 9. ASSEMBLEA
L’assemblea può svolgersi in qualsiasi luogo in Italia. L’Assemblea è composta da tutti gli associati.
Gli associati istituzionali e ordinari morosi, sono ammessi a partecipare all’Assemblea con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto attivo e passivo per le cariche e sono esclusi dal computo dei quorum costitutivi e deliberativi.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti. Ciascun associato, istituzionale o ordinario ha diritto ad un voto. Gli associati onorari sono invitati all’Assemblea senza diritto di voto. Gli associati istituzionali e ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro associato. Ciascun associato non può, rappresentare più di due associati oltre sé stesso.
ART 10. RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e convocata almeno una volta all’anno entro il 30 (trenta) giugno. Inoltre, può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta un numero di associati che rappresentano almeno il 25% (venticinque per cento) dei voti totali in Assemblea.
L’Assemblea ordinaria è convocata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni via posta elettronica e le riunioni possono svolgersi in presenza, in via telematica oppure in modalità ibrida. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione. Il Segretario dell’Assemblea viene nominato dall’Assemblea all’inizio della riunione su proposta del Presidente e può essere anche un soggetto non associato.
L’assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell’assemblea e il soggetto verbalizzante. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati. Essa delibera a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche e tenendo conto delle schede nulle.
L’Assemblea è straordinaria quando sono previste modifiche statutarie o scioglimento dell’Associazione:
- per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per lo scioglimento è validamente costituita e delibera con la presenza e il voto di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
Le votazioni su persone si tengono a scrutinio segreto.
Il verbale dell’Assemblea viene redatto su apposito libro ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’assemblea. Il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio in caso di modifiche statutarie o scioglimento dell’Associazione.
ART. 11 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
- elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero;
- elegge ogni tre anni i Probiviri e il Revisore;
- approva le modifiche statutarie e regolamentari;
- conferisce, se del caso, le qualifiche di associato onorario e di Presidente onorario;
- approva il Codice Etico se esistente e le sue modifiche;
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione e nomina il liquidatore.
ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri dei quali:
- minimo 1 (uno) massimo 2 (due) Consiglieri eletti tra gli associati istituzionali;
- minimo 1 (uno) massimo 2 (due) Consiglieri eletti tra gli associati ordinari che siano PMI.
I restanti Consiglieri sono eletti tra gli associati ordinari delle grandi imprese. Qualora, all’esito delle votazioni, non risultino eletti il numero minimo di Consiglieri previsto per gli associati istituzionali e/o per gli associati ordinari aventi qualifica di PMI, subentrano, in luogo degli ultimi eletti appartenenti ad altre categorie, i candidati non eletti della categoria mancante che abbiano riportato il maggior numero di voti. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall’Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo uscente, entro il limite minimo e massimo previsti dal presente Statuto. L’Assemblea delibera il numero effettivo dei consiglieri prima dell’elezione del nuovo Consiglio. Gli associati non in regola con i contributi associativi non possono essere candidati alla carica di Consigliere. La carica di Consigliere è nominale e attribuita a una persona fisica indicata dall’impresa/istituzione associata ad H2IT. Il Consigliere deve essere dipendente dell’impresa/istituzione associata che lo designa. La carica è strettamente legata all’impresa/istituzione associata: in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’impresa/istituzione o di perdita della qualifica di associato da parte dell’impresa/istituzione, il Consigliere decade automaticamente. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi. Non sono previsti limiti al numero di mandati dei Consiglieri.
Il Presidente può invitare in modo continuativo a partecipare al Consiglio Direttivo, esponenti di imprese/enti associati che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività senza diritto di voto; la durata di detto invito coincide con quella del mandato del Presidente, che ha facoltà di revocarli in qualsiasi momento.
Il Presidente può altresì invitare al Consiglio Direttivo altre persone in relazione al contributo che possono dare in merito ai temi all’ordine del giorno.
ART. 13 RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga o sia richiesto da almeno quattro Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso di almeno dieci giorni, cinque in caso di urgenza, via posta elettronica e le riunioni possono svolgersi anche in via telematica. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione. Il Segretario del Consiglio viene nominato all’inizio della riunione su proposta del Presidente e può essere anche un soggetto non associato.
La riunione può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione fino ad un massimo della metà del numero totale dei Consiglieri, secondo la procedura di cui sotto:
- l’impresa/istituzione rappresentata può fare richiesta di sostituzione entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è cessato il Consigliere; in tal caso il Presidente sottopone la sostituzione al Consiglio Direttivo per approvazione;
- In mancanza di indicazione di un nuovo Consigliere secondo le modalità del paragrafo che precede, il Consiglio Direttivo può far subentrare il primo dei non eletti o in alternativa cooptare nuovi consiglieri.
I Consiglieri individuati come sopra, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo decade automaticamente in caso di dimissioni o mancanza della maggioranza dei Consiglieri.
I Consiglieri decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche e tenendo conto delle schede nulle.
Le votazioni su persone si tengono a scrutinio segreto.
Il verbale delle riunioni viene redatto su apposito libro ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza.
ART 14. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
- elegge tra i Consiglieri il Presidente e su proposta di quest’ultimo il Vicepresidente vicario;
- oltre al Vicepresidente vicario, elegge tra i Consiglieri tre Vicepresidenti, uno dei quali è espressione degli associati istituzionali ed assume la carica di Presidente del Comitato Scientifico;
- definisce il proprio programma di attività;
- predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- predispone la proposta relativa all’ammontare della quota associativa da sottoporre all’Assemblea;
- approva le domande di adesione all’Associazione;
- delibera le sanzioni per gli associati morosi, sentito il parere dei probiviri;
- delibera sulle strategie di medio e lungo termine dell’Associazione;
- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell’attività dell’Associazione
- delibera sull’organizzazione interna dell’Associazione;
- propone all’Assemblea il conferimento della qualifica di associato onorario e di Presidente onorario; propone all’Assemblea forme di collegamento, anche onerose, con associazioni e organizzazioni perseguenti scopi similari;
- nomina altresì i rappresentanti dell’Associazione negli enti esterni;
- propone all’Assemblea la costituzione di sezioni;
- predispone le proposte di modifiche di Statuto e regolamenti da sottoporre all’Assemblea;
- delibera in ordine al trasferimento di indirizzo della sede legale nell’ambito del Comune indicato all’art. 1 dello statuto.
ART. 15 PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo. Il numero massimo di mandati consecutivi per il Presidente è fissato in tre. La presente disposizione non ha carattere retroattivo: il computo dei mandati decorre dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Il Presidente:
- assume la rappresentanza istituzionale e legale di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- conferisce deleghe tematiche a Vicepresidenti e/o ai Consiglieri;
- coordina i Vicepresidenti;
- vigila sul funzionamento e sull’amministrazione dell’Associazione;
- esegue le deliberazioni degli organi associativi;
- esercita, in via d’urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione di Consiglio utile;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vicepresidente vicario;
- esercita i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- conferisce i poteri per l’esecuzione di singoli atti amministrativi dell’Associazione;
- stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente in accordo con il Consiglio
In caso di assenza o altro impedimento del Presidente la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta ai Vicepresidenti in via tra loro disgiunta.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente vicario che procede entro i tre mesi successivi a convocare il Consiglio Direttivo per l’elezione del Presidente. Il Presidente così eletto resta in carica fino al termine previsto per il Consiglio Direttivo a cui è subentrato.
ART. 16 I VICEPRESIDENTI
I Vicepresidenti durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
In caso di cessazione anticipata dalla carica del Vicepresidente vicario, il Presidente propone al Consiglio Direttivo la relativa sostituzione tra gli altri Vicepresidenti o Consiglieri.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più tra gli altri Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo può procedere alla loro sostituzione tra i Consiglieri.
Il Vicepresidente vicario svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
I Vicepresidenti possono ricevere deleghe tematiche e costituire gruppi di lavoro con funzioni progettuali e di supporto alle attività concernenti le deleghe loro assegnate.
ART. 17 I PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soggetti individuati dagli associati e resta in carica per tre esercizi. Non sono previsti limiti al numero di mandati.
Il Collegio dei Probiviri ha funzioni arbitrali di risoluzione di qualsiasi controversia di carattere associativo sorta fra gli associati e l’Associazione o fra gli associati stessi.
Si pronuncia sui ricorsi avanzati in caso di respingimento delle domande di adesione da parte del Consiglio Direttivo, esercita le funzioni interpretative delle norme statutarie e regolamentari e le funzioni disciplinari comminando le sanzioni nei confronti degli associati, diverse dai casi di morosità.
I Probiviri possono partecipare senza diritto di voto al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Anche se associati non hanno diritto di voto in Assemblea.
Il voto può essere esercitato da un diverso rappresentante dell’impresa/istituzione mediante delega ad altro associato.
In caso di dimissioni o mancanza di due Probiviri, il Presidente convoca l’Assemblea entro i successivi tre mesi, la quale procede alla loro sostituzione.
La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche associative.
ART. 18 IL REVISORE
Il Revisore non può essere scelto tra gli associati e deve essere iscritto all’albo dei revisori legali. Resta in carica tre esercizi. Non sono previsti limiti al numero di mandati.
Il Revisore vigila sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione, riferisce all’Assemblea sull’andamento della gestione economico-finanziaria con la relazione sul bilancio consuntivo e può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo per tematiche connesse ai propri compiti. Il Revisore deve assicurare di possedere le competenze adatte a ricoprire il ruolo.
Il Revisore partecipa senza diritto di voto al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
L’Assemblea può stabilire un compenso per le sue prestazioni. In caso di dimissioni o mancanza del Revisore, il Presidente convoca entro i successivi tre mesi l’Assemblea che procede alla sua sostituzione.
La carica di Revisore è incompatibile con tutte le altre cariche associative.
ART. 19 COMITATO SCIENTIFICO
Il comitato scientifico è una sede tecnica-consultiva che supporta il Consiglio Direttivo ai fini della corretta attuazione del programma di attività su tematiche di tipo scientifico, dello sviluppo di report e studi per il perseguimento degli scopi dell’Associazione. Fanno parte del comitato scientifico gli associati istituzionali nominati dal Presidente d’intesa con il Vicepresidente espressione degli associati istituzionali che ne presiede i lavori. I lavori del comitato scientifico sono organizzati senza formalità di procedura. Il Consiglio direttivo potrà prevedere l’allargamento del comitato ad altre figure di particolare rilevanza scientifica.
ART. 20 DISPOSIZIONI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE
Le cariche associative sono a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto per il Revisore. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse nello svolgimento delle attività legate all’esercizio della carica. Non sono candidabili alle cariche gli associati non in regola con i contributi associativi o che non rispettino le previsioni statutarie e regolamentari.
Gli associati eletti a cariche in sostituzione di altri associati restano in carica fino al termine del mandato dei loro predecessori.
ART. 21 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali associative versate dagli associati;
- dai beni mobili ed immobili divenuti di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti all’Associazione da parte di terzi e a qualunque titolo effettuati;
- dal ricavato netto delle partecipazioni a riunioni, seminari, incontri e corsi di studio da essa organizzati nei soli confronti dei propri associati;
- da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l’attivo, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.
È vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, associati, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono esclusivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
ART. 22 GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria dell’Associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa e deve essere corredato dalla relazione del Revisore.
ART. 23 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice civile e qualora lo deliberi l’Assemblea straordinaria. L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati. Durante la liquidazione resta in carica il Revisore mentre sono decadute tutte le altre cariche.
Il patrimonio residuato alle operazioni di liquidazione non può essere distribuito agli associati, ma deve essere erogato ad altra Associazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.
ART. 24 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana.

